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GRATUITO PATROCINIO 

Patrocinio a spese dello Stato (d.p.r. 115/2002)

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 Potete inviarmi un messaggio o chiamarmi al n. 0584 790299

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Un numero sempre maggiore di persone con difficoltà economiche mi chiedono di essere difese a spese dello Stato, particolarmente:

- nelle separazioni tra coniugi

- nei divorzi

- nei procedimenti relativi a figli di genitori non coniugati

..ed in altri tipi di procedimenti... 

 

La mia professionalità ed il mio impegno è al servizio di chi si rivolge a me.

avv. Luca Barberi      

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ALCUNE NOZIONI

sul Patrocinio a spese dello Stato: 

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Scopo: garantire, a chi non ha le possibilità economiche, di sostenere le spese necessarie ad agire o difendersi in giudizio con l'assistenza di un difensore.

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Requisiti di reddito:

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Nel diritto civile

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il reddito familiare annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non deve essere superiore ad euro 11.746,68.

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Ai fini della determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

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Il reddito familiare è costituito dalla somma dei redditi conseguiti dal richiedente il Gratuito Patrocinio e da tutti i familiari con esso conviventi.

N.B.: quando il contenzioso avviene contro un membro della famiglia (ad esempio in caso di procedimento per separazione coniugale o divorzio), il reddito di tale familiare non viene computato nella sommatoria, per cui il reddito familiare ai fini della determinazione della soglia per l'ammissione al gratuito patrocinio dovrà tener conto soltanto del reddito del richiedente e degli altri eventuali familiari conviventi non in conflitto (con esclusione quindi del reddito del familiare in conflitto).

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Nel diritto penale 

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il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

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Il reddito non rileva e può essere ammessa, a prescindere dal reddito

la persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli (572, 583-bis, 612-bis) 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale.

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La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato viene valutata dapprima dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati territorialmente competente e poi dal Giudice e può essere dichiarata inammissibile o revocata se relativa a questioni manifestamente infondate o se in contrasto con il limite di reddito.

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Chi ha necessità di agire o di resistere in un giudizio ed ha i requisiti di reddito sopra descritti, può ottenere l'assistenza per l' ammissione al Gratuito Patrocinio e tutta l'attività difensiva

a costo zero 

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Per richieste in merito potete inviarmi un messaggio o chiamarmi al n. 0584 790299

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