Risarcimento dei danni da insidia della strada o del marciapiede: ribaltato l'onere della prova
La Corte di Cassazione con ordinanza del 5 settembre 2016 n. 17625 ha sancito che in una causa di risarcimento del danno per infortunio dovuto a sconnessione del manto stradale (ma ciò può valere anche per una rottura del marciapiede, ecc..) il danneggiato (ricorrente), una volta dimostrato il nesso causale tra il difetto della strada ed il danno subito, non deve anche provare la concreta pericolosità della cosa.
E' invece onere esclusivo dell'ente-custode del bene, al fine di ridurre la propria responsabilità e il quantum da risarcire, provare la colpa od il concorso di colpa del danneggiato.
Deve quindi escludersi che il danneggiato, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna dell'ente-custode del bene debba anche provare la pericolosità della cosa.
Tale ordinanza della Suprema Corte ribalta l'onere della prova e rende più agevole la posizione del danneggiato in una causa di risarcimento del danno.
avv. Luca Barberi